domenica 21 ottobre 2012

Fisco/ Evasione fiscale, quando è da Codice penale. Le nuove regole per i reati tributari

Ecco cosa succede con le nuove normative. I 19 profili dell'evasore tipo, secondo il Ministero delle Finanze...
Ci sono molti modi di combattere l'evasione fiscale. Per fare uscire allo scoperto i (o i veri e propri ladri) lo Stato mette in campo strategie sempre più differenziate. Sul piano investigativo, e della deterrenza, si va dai blitz delle Finanza alla lente del nuovo redditometro e degli altri strumenti di accertamento induttivo del reddito. Si punta anche sulla tax compliance, pensando a riconoscimenti e premi per i contribuenti onesti. Ma si inasprisce anche la repressione con un importante giro di vite sui reati tributari: abbassamento della "soglia penale" di alcuni illeciti ed esclusione di molti alleggerimenti di pena.
Quando l'evasione è reato. Naturalmente non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità. Delle varie condotte tese a non pagare le tasse dovute - una task force del Governo ha identificato 19 profili di evasore - solo alcune sono considerate reati. La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda) o penale (multa o carcere). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da quanto si evade. Un discorso a parte spetta poi all'elusione fiscale, la "zona grigia" in cui si usano le norme esistenti con il solo scopo di ridurre il carico fiscale. Restando al campo dell'evasione, vediamo le principali condotte che configurano un reato penale e le relative sanzioni (la norma di riferimento è il Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011). Dichiarazione fraudolenta: • Condotta: falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati). Il reato sussiste se: - l'imposta evasa è superiore a 30mila euro (prima era 77.468,53), e - i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1 milione di euro. • Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Dichiarazione infedele: • Condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se: - l'imposta evasa è superiore a 50mila euro (prima era di 103.291,38 euro), e - i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 2 milioni di euro. • Sanzioni: reclusione da 1 a 3 anni. Dichiarazione omessa: • Condotta: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a 30mila euro (prima era 77.468,53). • Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni. Emissione di fatture false: • Condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall’importo (prima la soglia di punibilità era di 196 mila euro). • Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Occultamento o distruzione di documenti contabili: • Condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. • Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni. Si va in galera più facilmente Per tutti questi reati non si applica la sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa supera: • il 30% del volume d’affari; • i 3 milioni di euro. Anche i tempi di prescrizione aumentano passando da 6 anni passano a 8 anni.

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