Pubblichiamo integralmente la delibera di Giunta Comunale numero 101 dell'11 settembre (oggi), con la quale il Comune indica tutti quelli che, secondo l'Ente, sono gli abusi edilizi commessi dal De Iulio, il quale ha fatto nuovo ricorso al Tar di Napoli...
Questa la delibera di Giunta Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caiazzo:
Premesso: che con nota acquisita al protocollo dell' Ente in data 6 giugno 2007 con il n. 6367, il sig. De Iulio Marcello presentava richiesta per rilascio di un permesso di costruire non oneroso, in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge della Regione Campania n. 19 del 28 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di garage pertinenziali da realizzare in Caiazzo alla via Cattabeni su area riportata in catasto al foglio 20 particella 5092; che il Presidente dell' Amministrazione della Provincia di Caserta, in accoglimento di specifica istanza dell' interessato, con Decreto n. 41/pres dell' 8 luglio 2002, nominava l'ing. Giovanni Cirella quale commissario ad acta per la definizione della citata richiesta prot. 6367/2007 avanzata dal sig. De Iulio Marcello per rilascio di permesso di costruire autorizzativo delle opere innanzi specificate; che il commissario ad acta ing. Giovanni Cirella, in data 2 ottobre 2008 rilasciava permesso di costruire con il quale il sig. De Iulio Marcello veniva autorizzato alla realizzazione di garage pertinenziali da ubicare su area distinta in catasto al foglio 20 particella 5092, secondo la progettazione a firma dell' arch. Adriano De Matteo; che in data 30 gennaio 2012, prot. 1117, perveniva istanza con la quale il sig. De Iulio Marcello chiedeva la proroga dei termini di validità del permesso di costruire autorizzativo della realizzazione dei succitati garage pertinenziali rilasciato dal commissario ad data in data 2 ottobre 2008; che, in merito a quanto sopra, con nota datata 27 febbraio 2012, prot. 1905, questo Settore comunicava al sig. De Iulio che: considerato che l' art. 6, comma settimo, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, stabilisce che il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di garage scade decorsi 36mesi dal suo rilascio; considerato, inoltre, che l'art. 15, secondo comma, del DPR n. 380/2001 prevede la possibilità della proroga dei termini di validità per fatti sopravvenuti estranei al titolare del permesso di costruire; preso atto che la possibilità della proroga dei termini dell atto autorizzativo edilizio non viene contemplato dalla legge regionale n. 19/2001, ritiene proporre specifico quesito in merito al Settore Urbanistica della Regione Campania e, pertanto, senza procedere ad ulteriori verifiche tecnico amministrative, sospende la definizione dell' istanza; che, in prosieguo di quanto innanzi, questo Settore, con nota datata 20 febbraio 2012, prot. 1976, provvedeva ad inoltrare il citato quesito al Settore Urbanistica della Regione Campania; che con nota pervenuta in data 15 marzo 2012 al n. 2935 del protocollo dell'Ente, il sig. De Iulio Marcello, nel chiedere la revoca della sospensione della definizione dell' istanza di proroga innanzi specificata, rappresentava che detta richiesta era da considerarsi nuova denuncia di inizio attività, o ai sensi dell' art. 3, comma 1, del regolamento per l' attuazione della legge regionale n. 19/2001 o ai sensi dell' art. 15, terzo comma, del DPR n. 380/2001; che nelle more della definizione di quanto innanzi, perveniva a questo Settore la nota datata 30 maggio 2011 (per errore di battuta indicata 20/05/2011 negli atti predisposti da questo Settore) con la quale il Settore Urbanistica della Regione Campania, a seguito di specifica richiesta del locale Comando di Polizia Municipale all' uopo delegato dalla Magistratura, rappresentava la non conformità alla normativa regionale vigente in materia, delle opere autorizzate con il permesso di costruire rilasciato in data 2 ottobre 2008 dal commissario ad acta; che, in particolare, con la citata nota datata 30 maggio 2011 (per errore di battuta indicata 20/05/2011 negli atti predisposti da questo Settore), il Settore Urbanistica della Regione Campania evidenziava le seguenti difformità rispetto alla normativa regionale di settore:
mancato rispetto del contenuto dell' art. 6, comma 2, della L.R. n. 19/2001, così come integrato dall' art. 49, comma 9, della L.R. n 16/2004, attraverso il comma 7 bis della L.R. 19/2001, in quanto il manufatto di cui al Permesso di Costruire prot. n. 12100 del 06/10/2008, fuoriesce dal piano di campagna di riferimento di circa m. 2,30 sul prospetto est e di circa m. 4,00 sul prospetto ovest, in aggiunta a ciò, il torrino dell' ascensore e sala macchina che congiunge i due livelli del parcheggio 3 fuoriesce per un ulteriore altezza dim. 2,50 nel punto della massima altezza dello stesso. Infatti, il sopra richiamato art. 6 della L.R. n. 16/2001, comma 2, come integrato dal comma 9 della L.R. 16/2004 recita ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesaggistico; alla luce della normativa sopra specificata si segnala che il progetto del parcheggio di che trattasi si configura in parte come struttura fuori terra rispetto alla quota di campagna (0,00) rispettivamente di m. 2,30 sull' elaborato progettuale denominato prospetto est e di circa m. 4,00 sull' elaborato progettuale denominato prospetto ovest. Il torrino ascensore e sala macchina che congiunge i due livelli del parcheggio fuoriesce ulteriormente dal piano di copertura del fabbricato, rispettivamente, di m. 2,50 (H. max.) e di m. 1,80(H. min.); l' atto di vincolo, e non d'obbligo, così come previsto dalle norme vigenti, di cui al comma 6, art. 6 della L.R. n. 19/2001, non ha il richiesto requisito della registrazione, così come espressamente richiesto dalla suddetta norma. Si sottolinea, altresì, che l' atto di vincolo (e non d'obbligo) pertinenziale allegato al Permesso di Costruire impone l'obbligo della destinazione d'uso per parcheggio pertinenziale soltanto per n. 7 (sette) posti auto anziché per i complessivi n. 9 (nove) previsti nel progetto approvato e rilasciato dal Commissario ad Acta ; essendo l'area in questione sottoposta alla procedura di annullamento, con la Disposizione N. 77 del 20 luglio 2005, delle Concessioni Edilizie n. 188/1999, N. 78/2001 e N. 3/2003 e contestuale ordine al richiedente, sig. De Iulio Marcello, a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, la stessa non presentava all' atto della richiesta e del rilascio del Permesso di Costruire, prot. n. 12100 del 6 ottobre 2008, lo status di area libera a cui la norma della L.R. n. 19/01 (art. 6, comma 2) fa esplicito riferimento; dalla lettura degli elaborati progettuali denominati pianta Piano Seminterrato e Sezione Longitudinale B-B sembrerebbe che la distanza assoluta tra fabbricati prevista in m. 10,00 dalle norme del Programma di Fabbricazione vigente, non sarebbe rispettata tra la struttura del parcheggio e il fabbricato preesistente.
Che in considerazione di quanto innanzi, con nota prot. 3506 del 28 marzo 2012, notificata all' interessato in pari data, veniva data comunicazione al sig. De Iulio Marcello, ai sensi della legge n. 241/1990, dell' avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire commissariale rilasciato in data 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di garage pertinenziali ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 19/2001 e ss.mm.ii.; che in data 27 aprile 2012 venivano acquisite al n. 4703 del protocollo dell'Ente le osservazioni formulate dal sig. De Iulio Marcello a quanto contenuto nella citata comunicazione di avvio del procedimento prot. 3506/2012;
che questo Settore, a seguito di controdeduzioni, riteneva non convincente quanto argomentato dal sig. De Iulio in ordine, tra l' altro, al fondamentale concetto di area libera , emetteva il Dispositivo n. 26 del 25/05/2012 per l' annullamento del permesso di costruire rilasciato dal commissario ad acta in data 2 ottobre 2008 per la realizzazione di garage pertinenziali ai sensi della L.R. n. 19/2001, art 6; che in data 26/07/2012 al n. 8622 del protocollo dell'Ente, perveniva il ricorso al TAR Campania con il quale il sig. De Iulio Marcello, variamente argomentando, chiedeva l' annullamento, previa sospensione:
a) del dispositivo n. 26 del 25/05/2012 di annullamento del permesso di costruire commissariale del 02/10/2008;
b) della nota del Settore Urbanistica della Regione Campania del 20/052011 (in effetti la surrichiamata nota regionale pervenuta in data 30/05/2011);
c) ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Tutto ciò premesso. Ritenuto resistere nel giudizio promosso dal sig. De Iulio Marcello innanzi al TAR Campania conferendo ad un legale di fiducia l' incarico della rappresentanza dell'Ente;
Sottopone all esame della Giunta comunale, previa acquisizione dei prescritti pareri di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, la presente:
PROPOSTA DI DELIBERA
1) Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente riportata;
2) Di resistere nel giudizio specificato nelle premesse pendente innanzi al TAR Campania promosso dal sig. De Iulio Marcello e, pertanto, conferire ad un legale di fiducia l incarico della rappresentanza dell' Ente;
3) Di specificare che a seguito dell individuazione del legale di fiducia, il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dell'Ente, provvederà anche ad effettuare il necessario impegno di spesa a mezzo di proprio specifico atto;
4) Di incaricare il nominando legale, in caso di vittoria nel giudizio, di agire nei confronti della parte soccombente per il recupero di tutte le spese sostenute;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, terzo e quarto comma, del D. L.gvo 18/08/2000, n. 267.
Premesso: che con nota acquisita al protocollo dell' Ente in data 6 giugno 2007 con il n. 6367, il sig. De Iulio Marcello presentava richiesta per rilascio di un permesso di costruire non oneroso, in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge della Regione Campania n. 19 del 28 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di garage pertinenziali da realizzare in Caiazzo alla via Cattabeni su area riportata in catasto al foglio 20 particella 5092; che il Presidente dell' Amministrazione della Provincia di Caserta, in accoglimento di specifica istanza dell' interessato, con Decreto n. 41/pres dell' 8 luglio 2002, nominava l'ing. Giovanni Cirella quale commissario ad acta per la definizione della citata richiesta prot. 6367/2007 avanzata dal sig. De Iulio Marcello per rilascio di permesso di costruire autorizzativo delle opere innanzi specificate; che il commissario ad acta ing. Giovanni Cirella, in data 2 ottobre 2008 rilasciava permesso di costruire con il quale il sig. De Iulio Marcello veniva autorizzato alla realizzazione di garage pertinenziali da ubicare su area distinta in catasto al foglio 20 particella 5092, secondo la progettazione a firma dell' arch. Adriano De Matteo; che in data 30 gennaio 2012, prot. 1117, perveniva istanza con la quale il sig. De Iulio Marcello chiedeva la proroga dei termini di validità del permesso di costruire autorizzativo della realizzazione dei succitati garage pertinenziali rilasciato dal commissario ad data in data 2 ottobre 2008; che, in merito a quanto sopra, con nota datata 27 febbraio 2012, prot. 1905, questo Settore comunicava al sig. De Iulio che: considerato che l' art. 6, comma settimo, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, stabilisce che il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di garage scade decorsi 36mesi dal suo rilascio; considerato, inoltre, che l'art. 15, secondo comma, del DPR n. 380/2001 prevede la possibilità della proroga dei termini di validità per fatti sopravvenuti estranei al titolare del permesso di costruire; preso atto che la possibilità della proroga dei termini dell atto autorizzativo edilizio non viene contemplato dalla legge regionale n. 19/2001, ritiene proporre specifico quesito in merito al Settore Urbanistica della Regione Campania e, pertanto, senza procedere ad ulteriori verifiche tecnico amministrative, sospende la definizione dell' istanza; che, in prosieguo di quanto innanzi, questo Settore, con nota datata 20 febbraio 2012, prot. 1976, provvedeva ad inoltrare il citato quesito al Settore Urbanistica della Regione Campania; che con nota pervenuta in data 15 marzo 2012 al n. 2935 del protocollo dell'Ente, il sig. De Iulio Marcello, nel chiedere la revoca della sospensione della definizione dell' istanza di proroga innanzi specificata, rappresentava che detta richiesta era da considerarsi nuova denuncia di inizio attività, o ai sensi dell' art. 3, comma 1, del regolamento per l' attuazione della legge regionale n. 19/2001 o ai sensi dell' art. 15, terzo comma, del DPR n. 380/2001; che nelle more della definizione di quanto innanzi, perveniva a questo Settore la nota datata 30 maggio 2011 (per errore di battuta indicata 20/05/2011 negli atti predisposti da questo Settore) con la quale il Settore Urbanistica della Regione Campania, a seguito di specifica richiesta del locale Comando di Polizia Municipale all' uopo delegato dalla Magistratura, rappresentava la non conformità alla normativa regionale vigente in materia, delle opere autorizzate con il permesso di costruire rilasciato in data 2 ottobre 2008 dal commissario ad acta; che, in particolare, con la citata nota datata 30 maggio 2011 (per errore di battuta indicata 20/05/2011 negli atti predisposti da questo Settore), il Settore Urbanistica della Regione Campania evidenziava le seguenti difformità rispetto alla normativa regionale di settore:
mancato rispetto del contenuto dell' art. 6, comma 2, della L.R. n. 19/2001, così come integrato dall' art. 49, comma 9, della L.R. n 16/2004, attraverso il comma 7 bis della L.R. 19/2001, in quanto il manufatto di cui al Permesso di Costruire prot. n. 12100 del 06/10/2008, fuoriesce dal piano di campagna di riferimento di circa m. 2,30 sul prospetto est e di circa m. 4,00 sul prospetto ovest, in aggiunta a ciò, il torrino dell' ascensore e sala macchina che congiunge i due livelli del parcheggio 3 fuoriesce per un ulteriore altezza dim. 2,50 nel punto della massima altezza dello stesso. Infatti, il sopra richiamato art. 6 della L.R. n. 16/2001, comma 2, come integrato dal comma 9 della L.R. 16/2004 recita ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesaggistico; alla luce della normativa sopra specificata si segnala che il progetto del parcheggio di che trattasi si configura in parte come struttura fuori terra rispetto alla quota di campagna (0,00) rispettivamente di m. 2,30 sull' elaborato progettuale denominato prospetto est e di circa m. 4,00 sull' elaborato progettuale denominato prospetto ovest. Il torrino ascensore e sala macchina che congiunge i due livelli del parcheggio fuoriesce ulteriormente dal piano di copertura del fabbricato, rispettivamente, di m. 2,50 (H. max.) e di m. 1,80(H. min.); l' atto di vincolo, e non d'obbligo, così come previsto dalle norme vigenti, di cui al comma 6, art. 6 della L.R. n. 19/2001, non ha il richiesto requisito della registrazione, così come espressamente richiesto dalla suddetta norma. Si sottolinea, altresì, che l' atto di vincolo (e non d'obbligo) pertinenziale allegato al Permesso di Costruire impone l'obbligo della destinazione d'uso per parcheggio pertinenziale soltanto per n. 7 (sette) posti auto anziché per i complessivi n. 9 (nove) previsti nel progetto approvato e rilasciato dal Commissario ad Acta ; essendo l'area in questione sottoposta alla procedura di annullamento, con la Disposizione N. 77 del 20 luglio 2005, delle Concessioni Edilizie n. 188/1999, N. 78/2001 e N. 3/2003 e contestuale ordine al richiedente, sig. De Iulio Marcello, a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, la stessa non presentava all' atto della richiesta e del rilascio del Permesso di Costruire, prot. n. 12100 del 6 ottobre 2008, lo status di area libera a cui la norma della L.R. n. 19/01 (art. 6, comma 2) fa esplicito riferimento; dalla lettura degli elaborati progettuali denominati pianta Piano Seminterrato e Sezione Longitudinale B-B sembrerebbe che la distanza assoluta tra fabbricati prevista in m. 10,00 dalle norme del Programma di Fabbricazione vigente, non sarebbe rispettata tra la struttura del parcheggio e il fabbricato preesistente.
Che in considerazione di quanto innanzi, con nota prot. 3506 del 28 marzo 2012, notificata all' interessato in pari data, veniva data comunicazione al sig. De Iulio Marcello, ai sensi della legge n. 241/1990, dell' avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire commissariale rilasciato in data 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di garage pertinenziali ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 19/2001 e ss.mm.ii.; che in data 27 aprile 2012 venivano acquisite al n. 4703 del protocollo dell'Ente le osservazioni formulate dal sig. De Iulio Marcello a quanto contenuto nella citata comunicazione di avvio del procedimento prot. 3506/2012;
che questo Settore, a seguito di controdeduzioni, riteneva non convincente quanto argomentato dal sig. De Iulio in ordine, tra l' altro, al fondamentale concetto di area libera , emetteva il Dispositivo n. 26 del 25/05/2012 per l' annullamento del permesso di costruire rilasciato dal commissario ad acta in data 2 ottobre 2008 per la realizzazione di garage pertinenziali ai sensi della L.R. n. 19/2001, art 6; che in data 26/07/2012 al n. 8622 del protocollo dell'Ente, perveniva il ricorso al TAR Campania con il quale il sig. De Iulio Marcello, variamente argomentando, chiedeva l' annullamento, previa sospensione:
a) del dispositivo n. 26 del 25/05/2012 di annullamento del permesso di costruire commissariale del 02/10/2008;
b) della nota del Settore Urbanistica della Regione Campania del 20/052011 (in effetti la surrichiamata nota regionale pervenuta in data 30/05/2011);
c) ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Tutto ciò premesso. Ritenuto resistere nel giudizio promosso dal sig. De Iulio Marcello innanzi al TAR Campania conferendo ad un legale di fiducia l' incarico della rappresentanza dell'Ente;
Sottopone all esame della Giunta comunale, previa acquisizione dei prescritti pareri di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, la presente:
PROPOSTA DI DELIBERA
1) Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente riportata;
2) Di resistere nel giudizio specificato nelle premesse pendente innanzi al TAR Campania promosso dal sig. De Iulio Marcello e, pertanto, conferire ad un legale di fiducia l incarico della rappresentanza dell' Ente;
3) Di specificare che a seguito dell individuazione del legale di fiducia, il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dell'Ente, provvederà anche ad effettuare il necessario impegno di spesa a mezzo di proprio specifico atto;
4) Di incaricare il nominando legale, in caso di vittoria nel giudizio, di agire nei confronti della parte soccombente per il recupero di tutte le spese sostenute;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, terzo e quarto comma, del D. L.gvo 18/08/2000, n. 267.






2 commenti:
Vediamo se ho capito bene. Il Comune di Caiazzo ha annullato un permesso a COSTRUIRE già scaduto ? Quindi Inesistente, Inefficace . E, sempre se ho capito bene, la parte ha fatto ricorso al TAR CAMPANIA per non vedersi annullato un diritto che non ha più essendo scaduto il permesso a costruire. E' PAZZESCO. L'unica cosa che invece resta in pieno vigore è la sentenza del Consiglio di Stato che ordina l'abbattimento ed il ripristino dello stato dei luoghi. Ci sta facendo rispettare questa sentenza? Perchè annullare una cosa che non ha più alcun effetto giuridico. Qualcuno mi spieghi per favore.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l’appello proposto da Marcello De Iulio avverso il provvedimento n. 77 del 20 luglio 2005 del Comune di Caiazzo per l’ annullamento della concessione edilizia n. 188/1999, della variante n. 78/2001 e della proroga accordata con concessione edilizia n. 3/2003, ha riconfermato quanto già stabilito dal Tar Campania, ha condannato il De Iulio al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione comunale di Caiazzo in misura di complessivi di Euro duemila (€ 2000,00) , ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, cioè dell’antico e maestoso giardino di Palazzo Maturi, ed ha ordinato all’amministrazione comunale di eseguire la sentenza. CHI STA FACENDO RISPETTARE QUESTA SENTENZA ?
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